Art. 4.
(Corsi di formazione e di specializzazione).

      1. L'organizzazione dei corsi di formazione e di specializzazione per mediatore

 

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familiare è attribuita alle università, agli enti locali e alle aziende sanitarie locali, nonché ai soggetti accreditati di cui all'articolo 2, comma 2.
      2. Ai fini del riconoscimento da parte dell'Associazione, i corsi di formazione e di specializzazione per mediatore familiare devono prevedere l'apprendimento delle conoscenze tecniche e abilità pratiche elencate all'articolo 2, comma 2, lettera a), b) e c), essere conformi ai parametri stabiliti dalla medesima Associazione ed essere coordinati da un mediatore familiare iscritto alla stessa Associazione, che riveste la qualifica di direttore didattico.